Il Decreto semplificazioni introduce importanti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, in particolare per le demolizioni e ricostruzioni, ma andiamo in ordine
Articolo tratto da Lavori Pubblici
Decreto Semplificazioni: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante โMisure urgenti per la semplificazione e lโinnovazione digitale“, che era stato approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri, sono finalmente note le disposizioni previste dal Governo per “semplificare” molte materie tra cui il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia
Molte sono le modifiche previste sul Testo Unico Edilizia e sono tutte contenute nell’art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), Capo II (Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia) del Decreto Semplificazioni.
Riportiamo di seguito le modifiche al DPR n. 380/2001
Agibilitร
Allโarticolo 24, dopo il comma 7, รจ aggiunto il seguente:
โ7-bis. La segnalazione certificata puรฒ altresรฌ essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilitร che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivitร culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Condominio: abbattimento barriere architettoniche e spese che accedono ai Superbonus 110%
Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puรฒ realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (abbattimento barriere architettoniche), e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (spese che accedono ai superbonus 110% per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
articolo 16, comma 4, lett. d-ter) ATTUALE | articolo 16, comma 4, lett. d-ter) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria รจ stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: (…) d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, รจ suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed รจ erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilitร , edilizia residenziale sociale od opere pubbliche | L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria รจ stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: (…) d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, รจ suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed รจ erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilitร , edilizia residenziale sociale od opere pubbliche |
Demolizione e ricostruzione di edifici: Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Viene sostituito il comma 1-ter dell’art. 2-bis relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati:
articolo 2-bis, comma 1-ter ATTUALE | articolo 2-bis, comma 1-ter MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, questโultima รจ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchรฉ sia effettuata assicurando la coincidenza dellโarea di sedime e del volume dellโedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellโaltezza massima di questโultimo. | 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione รจ comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. |
Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Viene modificata la rubrica dell’art. 9-bis che diventa “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobiliโ. Dopo il comma 1, รจ aggiunto il seguente:
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unitร immobiliare รจ quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unitร immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo รจ quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresรฌ nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di attivitร
Per effetto della comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purchรฉ i suddetti termini non siano giร decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attivitร presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attivitร ) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivitร in alternativa al permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia.
Interventi edilizi
Viene modificata la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. In particolare, viene modificato l’art. 3, comma 1:
articolo 3, comma 1, lett. b) ATTUALE | articolo 3, comma 1, lett. b) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchรฉ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unitร immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unitร immobiliari nonchรฉ del carico urbanistico purchรฉ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; | “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchรฉ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edificie e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unitร immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unitร immobiliari nonchรฉ del carico urbanistico purchรฉ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilitร dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purchรฉ l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
articolo 3, comma 1, lett. d) ATTUALE | articolo 3, comma 1, lett. d) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, lโeliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nellโambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonchรฉ quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. | “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, lโeliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresรฌ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilitร , per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento puรฒ prevedere altresรฌ, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchรฉ a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. |
Interventi eseguiti in parziale difformitร dal permesso di costruire
Viene soppresso il comma 2-ter dell’art. 34 che recitava: “Ai fini dellโapplicazione del presente articolo, non si ha parziale difformitร del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali“.
Interventi subordinati a permesso di costruire
articolo 10, comma 1, lett. c) ATTUALE | articolo 10, comma 1, lett. c) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (…) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione dโuso, nonchรฉ gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. | Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (…) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchรฉ gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attivitร
articolo 22, comma 1, lett. a) ATTUALE | articolo 22, comma 1, lett. a) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivitร di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchรฉ in conformitร alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; | Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivitร di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchรฉ in conformitร alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti; |
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
Modifiche all’art. 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
articolo 12, comma 2 ATTUALE | articolo 23-ter, comma 2 MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
All’esito dell’istruttoria sulla compatibilita’ urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio. | All’esito dell’istruttoria sulla compatibilita’ urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformitร urbanistica รจ attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilitร assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. |
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
articolo 23-ter, comma 2 ATTUALE | articolo 23-ter, comma 2 MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitร immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile | La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unitร immobiliare รจ quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. |
Opere contingenti, temporanee e Attivitร di edilizia libera
articolo 6, comma 1, lett. e-bis) ATTUALE | articolo 6, comma 1, lett. e-bis) MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessitร e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; | le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchรฉ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessitร e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale; |
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
articolo 14, comma 1-bis ATTUALE | articolo 14, comma 1-bis MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, รจ ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. | La richiesta di permesso di costruire in deroga รจ ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
articolo 14, comma 3 ATTUALE | articolo 14, comma 3 MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puรฒ riguardare esclusivamente i limiti di densitร edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonchรฉ, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. | La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puรฒ riguardare esclusivamente i limiti di densitร edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonchรฉ le destinazioni d’uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. |
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
articolo 20, comma 8 ATTUALE | articolo 20, comma 8 MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
Decorso inutilmente il termine per lโadozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dellโufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi allโassetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. | Decorso inutilmente il termine per lโadozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dellโufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi allโassetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. |
Requisiti relativi allโaltezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione
Nelle more dellโapprovazione del decreto del Ministro della salute di cui allโarticolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanitร 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi allโaltezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilitร , si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
articolo 17, comma 4-bis ATTUALE | articolo 17, comma 4-bis MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI |
Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione รจ ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalitร applicative per l’applicazione della relativa riduzione. | Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonchรฉ di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione รจ ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltร di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. |
Strutture amovibili
Non รจ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
Tolleranze costruttive e tutela dellโaffidamento
Dopo lโarticolo 34 รจ inserito il seguente:
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unitร immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolaritร geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entitร , nonchรฉ la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilitร dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.