Sanatoria semplificata in zona sismica dopo il Salva Casa D.L. n.69/2024

Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova forma di sanatoria semplificata utilizzabile anche per regolarizzare gli immobili ubicati in zona sismica.

Un abuso edilizio puรฒ essere sanato anche in una zona sismica? Quali sono i requisiti per accedere alla sanatoria semplificata in queste aree? E quali sono le implicazioni per la sicurezza delle costruzioni?

Salva Casa e sanatoria semplificata

A fornire una risposta a questi interrogativi รจ il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), introdotto dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che ha previsto una nuova procedura semplificata per la regolarizzazione delle parziali difformitร  e delle variazioni essenziali. La vera novitร , perรฒ, riguarda gli immobili ubicati in zona sismica, per i quali la sanatoria รจ ora concessa applicando le disposizioni dell’art. 34-bis, comma 3-bis, che disciplina le tolleranze costruttive in tali aree.

A differenza della sanatoria ordinaria di cui allโ€™art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE), con il nuovo art. 36-bis il legislatore ha deciso di affrontare il tema legato alla violazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui alla Parte II (Normativa tecnica per lโ€™edilizia), Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), Sezione II (Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche), del TUE.

A differenza dellโ€™art. 36, infatti, lโ€™art. 36-bis prevede una maggiore flessibilitร  nel regolarizzare difformitร  edilizie parziali e variazioni essenziali, senza richiedere la doppia conformitร  simmetrica. Tuttavia, per gli immobili situati in zone sismiche di cui allโ€™art. 83 del TUE (ad eccezione di quelle a bassa sismicitร ), la regolarizzazione richiede specifiche attestazioni di conformitร  sismica.

La sanatoria strutturale

Entrando nel dettaglio, il comma 3-bis dellโ€™art. 36-bis dispone โ€œPer gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicitร  all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bisโ€.

Lโ€™art. 34-bis, comma 3-bis, dispone a sua volta che โ€œPer le unitร  immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicitร  all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresรฌ che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, รจ trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalitร  di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformitร  che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformitร  che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessiโ€.

Sostanzialmente, tale disposizione stabilisce che:

  • il tecnico abilitato attesta il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dellโ€™intervento;
  • lโ€™attestazione deve essere corredata da una documentazione tecnica dettagliata, predisposta sulla base delle prescrizioni minime richieste dallโ€™art. 93, comma 3, del TUE secondo il quale โ€œIl contenuto minimo del progetto รจ determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecnicheโ€;
  • la documentazione viene trasmessa allo sportello unico per lโ€™acquisizione dellโ€™autorizzazione dellโ€™ufficio tecnico regionale (art. 94 del TUE) oppure per il controllo regionale ai sensi dellโ€™art. 94-bis del TUE, per le difformitร  di minore rilevanza;
  • se lโ€™intervento รจ privo di rilevanza o di minore rilevanza sismica, il tecnico puรฒ presentare una dichiarazione asseverata sullโ€™avvenuto decorso dei termini per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase.

Chi e come si puรฒ accedere alla sanatoria semplificata?

Ricordiamo che possono accedere alla sanatoria semplificata di cui allโ€™art. 36-bis tutti gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformitร  dal titolo edilizio o in presenza di variazioni essenziali (art. 32 del TUE), a condizione che siano conformi:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione dellโ€™opera.

Per gli immobili ubicati in zona sismica, il tecnico deve verificare che lโ€™intervento non comprometta la sicurezza strutturale dellโ€™edificio e che rispetti le prescrizioni vigenti al momento della realizzazione.

Lโ€™iter per la sanatoria degli immobili situati in zona sismica prevede, dunque, le seguenti fasi:

  • presentazione della richiesta di sanatoria edilizia;
  • dichiarazione del tecnico abilitato sulla conformitร  edilizia e sismica, con riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione dellโ€™abuso;
  • dimostrazione dellโ€™epoca di realizzazione dellโ€™intervento, mediante la documentazione prevista dallโ€™art. 9-bis del TUE (o, in mancanza, con dichiarazione asseverata del tecnico);
  • trasmissione della documentazione tecnica allo sportello unico per lโ€™acquisizione dellโ€™autorizzazione dellโ€™ufficio tecnico regionale o per il controllo regionale (artt. 94 e 94-bis del TUE);
  • pagamento delle oblazioni e delle sanzioni previste dallโ€™art. 36-bis, comma 5.

Inoltre, lโ€™applicazione delle disposizioni contenute nellโ€™art. 34-bis e 36-bis non puรฒ pregiudicare i diritti dei terzi (art. 34-bis, comma 3-ter), garantendo cosรฌ una maggiore tutela nei confronti di eventuali soggetti coinvolti.

Sanzioni e costi per la regolarizzazione

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o della SCIA in sanatoria รจ subordinato al pagamento di un’oblazione, che puรฒ essere determinata in due modi:

  • in caso di interventi realizzati in parziale difformitร  dal permesso di costruire e di variazioni essenziali: lโ€™oblazione รจ pari al doppio del contributo di costruzione con un aumento del 20% in caso di variazioni essenziali che non si applica in caso di doppia conformitร  simmetrica (intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda);
  • per interventi realizzati senza SCIA o in difformitร  da essa: lโ€™oblazione รจ pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attivitร  o in difformitร  da essa, nei casi di cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Se lโ€™abuso riguarda immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la sanatoria รจ subordinata al parere dellโ€™ente preposto e, in caso di compatibilitร  paesaggistica accertata, si applica una sanzione ulteriore determinata previa perizia di stima.

La procedura per il pagamento delle sanzioni

Le Linee di indirizzo e criteri interpretativi sul DL Salva Casa pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito delle indicazioni in merito al trattamento sanzionatorio.

In particolare, il MIT ha chiarito che ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, i competenti uffici comunali dovranno:

  • inviare allโ€™Agenzia delle Entrate la richiesta di quantificazione dellโ€™incremento del valore venale;
  • allโ€™esito della quantificazione di tale incremento, determinare la sanzione applicabile secondo criteri di proporzionalitร  rispetto alla variazione percentuale del valore venale dellโ€™immobile valutato dallโ€™Agenzia delle entrate.

A titolo esemplificativo, in caso di incrementi del valore venale dellโ€™immobile pari al 20%, il Comune potrร  applicare un incremento del 20% del minimo edittale.

Il Comune mantiene in ogni caso la facoltร  di indirizzare lโ€™operato dei propri uffici nella determinazione delle sanzioni, adottando un criterio parametrato sullโ€™incremento del valore venale dellโ€™immobile, ma anche su ulteriori elementi discrezionali individuati dallโ€™amministrazione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalitร .

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformitร  dalla SCIA, ai sensi dellโ€™art. 37 del TUE, qualora il Comune valuti che lโ€™abuso non abbia comportato un aumento del valore venale dellโ€™immobile, lโ€™oblazione sarร  applicata nella misura minima prevista dallโ€™art. 36-bis, comma 5, lettera b) (1.032 euro o 516 euro), senza la necessitร  di acquisire la valutazione dellโ€™Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Lโ€™introduzione della sanatoria semplificata in zona sismica rappresenta una novitร  di grande rilievo, poichรฉ consente la regolarizzazione di immobili che, prima del Salva Casa, non avrebbero potuto accedere a una sanatoria senza la definizione di un procedimento penale. Lโ€™art. 98, comma 3, del TUE dispone, infatti, che โ€œCon il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformitร  alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termineโ€.

Tuttavia, la procedura non รจ automatica: il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la verifica della sicurezza strutturale restano requisiti fondamentali.

In sintesi:

  • la sanatoria รจ possibile anche in zona sismica, ma solo se viene accertato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dellโ€™abuso;
  • cโ€™รจ lโ€™obbligo di presentazione di una relazione tecnica asseverata, trasmessa agli uffici tecnici regionali;
  • resta il parere vincolante dellโ€™ente preposto in caso di vincoli paesaggistici;
  • si conferma laย salvaguardia dei diritti dei terzi, che non possono essere pregiudicati dallโ€™accoglimento della sanatoria.

Articolo tratto da Lavori Pubblici

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Contattaci

Saremo lieti di rispondere ad ogni tua domanda.

Ufficio
Dove siamo:

via Nazionale 79 – Piano di Coreglia – Coreglia Antelminelli 55025 – LU

0
Would love your thoughts, please comment.x